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Cittadinanza

Personale presso l’ufficio Email
Telefono
Zampini Fiorenzo berna.cittadinanza@esteri.it +41 31 390 10 14

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992.

Potete consultare la pagina web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per informazioni sulle varie tipologie di acquisizione della cittadinanza italiana: per filiazione, per nascita sul territorio italiano, per matrimonio con cittadino italiano, per residenza in Italia, per meriti speciali e per riconoscimento.

ATTENZIONE: L’ufficio cittadinanza della Cancelleria consolare riceve esclusivamente su appuntamento. In questa pagina è descritta la procedura di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano all’estero: i richiedenti saranno convocati direttamente dall’ufficio cittadinanza DOPO aver presentato la loro istanza online.

Per le altre istanze si invitano gli interessati a contattare via mail l’ufficio cittadinanza: berna.cittadinanza@esteri.it

 

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO
(art.5 – matrimonio con cittadino/a italiano/a e art.9, c.1, lettera c, Legge 91/1992)

 

1. REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il coniuge straniero di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge;
  • all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
    Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).

E’ dunque possibile presentare la domanda di cittadinanza italiana a questa Ambasciata da parte del cittadino straniero per matrimonio/unione civile con cittadina/o italiana/o, se residente nei cantoni Berna, Friburgo e Neuchâtel, dopo tre anni dalla data del matrimonio/unione civile, o dopo un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Fino alla concessione della cittadinanza italiana non deve sussistere scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi/partner.

 

2. DOCUMENTI NECESSARI PER LA DOMANDA

Il richiedente deve essere munito dei seguenti documenti per avviare la propria domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio:

 

A) Estratto dell’atto di nascita, completo delle generalità dei genitori.

B) Certificato penale del Paesedi nascita e di tutti i Paesi terzi di stabile residenza, compreso l’attuale (la Svizzera), ad eccezione dell’Italia.

Attenzione! I certificati penali sono validi sei mesi dalla data del rilascio.

In caso di precedente residenza in altro Stato, dovrà essere presentato il Certificato Penale rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie di ciascun Stato dove l’interessato/a ha risieduto legalmente dopo i 14 anni di età.

Il certificato penale svizzero (munito di Apostille) deve essere richiesto su formulario plurilingue a: Département féderal de justice et de police – Office féderal de la justice – Bern. Non deve essere tradotto in italiano.

NOTA BENE: Il certificato di nascita ed il certificato penale devono essere rilasciati in lingua originale dalle Autorità del Paese di nascita, legalizzati presso le competenti Autorità locali e successivamente presso l’Ambasciata o Consolato d’Italia del luogo di nascita. Se rilasciati su formulario plurilingue (che comprende anche la lingua italiana) non devono essere tradotti. I certificati di stato civile svizzeri (certificato di nascita plurilingue in formato CIEC) non necessitano dell’Apostille come previsto dall’accordo italo-svizzero del 16 novembre 1966. I certificati di stato civile e penali emessi da un Paese della UE non hanno bisogno di apostille come previsto dal Regolamento 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016.

I certificati devono essere legalizzati secondo le seguenti modalità:
– per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961 la legalizzazione avviene presso le Autorità locali con l’apposizione dell’Apostille;
– per gli altri Paesi la legalizzazione deve essere effettuata presso le competenti Autorità del Paese di nascita e successivamente presso l’Ambasciata o Consolato d’Italia del luogo di nascita.

TALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA DA UN TRADUTTORE RICONOSCIUTO DALL’AMBASCIATA O CONSOLATO D’ITALIA DEL PAESE DI NASCITA, CHE NE DOVRA’ POI LEGALIZZARE LA FIRMA.

 

C) Ricevuta del versamento di 250 euro da effettuarsi a nome del/la richiedente mediante bonifico estero SUL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A:

MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA

– causale del versamento: contributo istanza di cittadinanza per matrimonio.
– Codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020;
– Codice BIC/SWIFT di Poste italiane (Viale Europa, 175 – 00144 Roma) BPPIITRRXXX;

E’ anche possibile effettuare il pagamento tramite circuito Eurogiro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti) per operazioni Eurogiro: PIBPITRA.

 

D) Documento di riconoscimento (Passaporto).

 

E) Estratto dell’atto di matrimonio da richiedere al Comune italiano dove è stato registrato il matrimonio (per i partner dello stesso sesso uniti civilmente: atto di unione civile da richiedere al Comune italiano dove è stato registrato).

 

F) Certificati di residenza del richiedente e del coniuge/partner italiano (Niederlassungsausweis/Wohnsitzbescheinigung/attestation de domicile) da richiedere al Comune svizzero di residenza. Non deve essere tradotto in italiano.


G) Attestato di conoscenza linguistica
, livello B/1, rilasciato all’estero dalla Società Dante Alighieri (Biel/Bienne, Neuchâtel, Berna, Friburgo link: http://www.ladante.ch/) o anche da inlingua Sprachschule Bern (https://inlingua-bern.ch/services/celi/). Ciò a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge 132 del 1 dicembre 2018, che modifica l’art.9.1 della legge 91/92 inserendo “la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 (matrimonio e residenza) è subordinata al possesso da parte dell’interessato/a di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B/1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.”

L’attestato non è necessario se il richiedente è in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; in mancanza è necessaria una certificazione rilasciata da uno dei quattro enti riconosciuti in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

• l’Università per stranieri di Siena,
• l’Università per stranieri di Perugia,
• l’Università Roma Tre,
• la Società Dante Alighieri

Da tale specifico onere sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per ulteriori informazioni vedasi anche Istituto Italiano di Cultura Zurigo

Tutti i documenti qui elencati devono essere:
– rilasciati in data successiva a quella del compimento degli anni di matrimonio richiesti
– rilasciati entro i sei mesi alla data della domanda
– presentati in originale, comprese le traduzioni

ATTENZIONE: la validità semestrale dei documenti dipende dalla data di presentazione online della domanda.

 

3) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La domanda di cittadinanza deve essere presentata direttamente dal richiedente attraverso una piattaforma informatica del Ministero dell’Interno.

Il richiedente dovrà:

A) – registrarsi sul portale https://portaleservizi.dlci.interno.it

IMPORTANTE: per chi si registra senza SPID, in fase di registrazione i dati anagrafici (Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita) devono essere indicati esattamente come riportato nell’atto di nascita da allegare alla domanda al fine di evitare un eventuale rifiuto della domanda, in quanto non è possibile modificare successivamente i predetti dati anagrafici. I nomi vanno riportati senza segni diacritici.

B) – compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute.
(Attenzione: nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita. Si raccomanda di verificare che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti siano concordanti e che vi sia l’esatta indicazione del Comune di nascita. La marca da bollo può essere pagata presso gli uffici consolari all’atto della consegna dei documenti originali una volta accettata la domanda. Per poter proseguire con la domanda va riempito il campo “estremi della marca da bollo” con delle XXXXXXXXX).
A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.

C) – trasmettere la domanda (modello AE) in formato elettronico allegando le scansioni dei documenti indicati sopra, che dovranno riportare tutte la pagine di ogni singolo documento (sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile un manuale per l’utente “Sistema inoltro telematico”).

L’utente potrà salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domanda completata. Una volta inviata la domanda, verrà generata una pagina riepilogativa e la ricevuta di invio per il richiedente.

Considerato che la nuova modalità di presentazione on-line consente al singolo utente di poter compilare il modulo di domanda direttamente dal proprio domicilio, senza avere un contatto preliminare con questo Ufficio, si raccomanda di presentare la documentazione in regola con le disposizioni sopra richiamate al fine di ridurre al minimo possibili inconvenienti legati a documentazione carente di requisiti formali.

 

4. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO CONSOLARE

A seguito della valida presentazione on-line della documentazione, l’utente riceverà una “comunicazione” di accettazione e dell’avvio del procedimento.
Seguirà da parte di questo Consolato la convocazione del richiedente per l’identificazione dello/a stesso/a, la verifica e l’acquisizione degli originali della documentazione già presentata per via telematica nonché di ogni altro documento necessario e della percezione consolare prevista per l’autentica di firma.

Si precisa che i seguenti atti sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.

 

Un riassunto delle informazioni di cui sopra è raggiungibile al seguente link.

 

CITTADINANZA PER FILIAZIONE: ACQUISTO AUTOMATICO

E’ cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani. Di conseguenza non è necessaria alcuna procedura per far acquisire la cittadinanza al figlio di cittadino nato in Svizzera ma si consulti la pagina dedicata al servizio di stato civile.

L’acquisizione della cittadinanza italiana avviene in automatico anche per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso); per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.

ALTRI CASI

Per tutti gli altri casi di acquisto/riconoscimento/perdita della cittadinanza italiana, gli interessati sono invitati a prendere direttamente contatto con l’Ufficio Cittadinanza di questo Consolato per e-mail: berna.cittadinanza@esteri.it