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REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE “OPZIONI” DA PARTE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Il Ministero dell’Interno ha chiesto ai Comuni – anche in considerazione del fatto che si tratta della prima applicazione della norma (introdotta con L. 6 maggio 2015, n 52, il c.d. “Italicum”) – di accettare le “opzioni” degli elettori temporaneamente all’estero anche oltre il termine di legge del 26 febbraio, purché pervenute in tempo utile per la formazione dell’elenco degli elettori temporaneamente all’estero. Come noto, tale elenco deve essere formato dal Ministero dell’Interno sulla base delle segnalazioni da parte dei Comuni italiani delle “opzioni” ricevute, ed essere successivamente inoltrato agli uffici consolari in tempo utile per la spedizione dei plichi elettorali entro i termini previsti dalla Legge. Dati i ristretti tempi a disposizione, gli elettori temporaneamente all’estero sono comunque caldamente invitati a manifestare le loro intenzioni ai rispettivi comuni di iscrizione AL PIÙ PRESTO; per la formazione dell’elenco le opzioni devono in ogni caso essere ricevute dai comuni al più tardi nella mattinata del 15 marzo; gli uffici consolari invieranno il plico elettorale a tutti i nominativi che saranno loro comunicati in tempo utile per il confezionamento e la spedizione del medesimo.