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Questioni finanziarie e fiscali

 

Questioni finanziarie e fiscali

Alcuni link di interesse

 

Informazioni generali

Ai sensi dell’art. 280 del Trattato dell’Unione Europea, lo Stato italiano è chiamato a tutelare gli interessi finanziari comunitari con gli stessi mezzi con cui protegge i propri interessi finanziari. In linea di principio, gli interessi finanziari comunitari e quelli nazionali sono riconducibili all’integrità, rispettivamente, del bilancio comunitario e dei bilanci pubblici nazionali, integrità che è assicurata dal corretto afflusso delle entrate - in particolare quelle fiscali - e da un’efficiente azione di spesa.

Con la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, entrata in vigore nel 2002, lo Stato italiano si è inoltre impegnato - al pari degli altri Stati membri - a combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari comunitari con sanzioni credibili, anche di tipo penale.

Per migliorare la tutela dei propri interessi finanziari, adeguandola alla crescente internazionalizzazione dell’economia e dei mercati finanziari, lo Stato italiano ha, nel tempo, aderito ad una serie di accordi ed iniziative sia a livello multilaterale - come, per esempio, il protocollo aggiuntivo n. 99 alla Convenzione europea per l’assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, riguardante, principalmente, l’assistenza giudiziaria nel settore fiscale – che bilaterale, stipulando Trattati di reciproca assistenza giudiziaria e Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. L’Italia è inoltre membro dell’OCSE e del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali (GAFI), organizzazioni internazionali che si occupano, tra l’altro, di promuovere politiche fiscali coerenti con la realtà di un'economia globalizzata. Particolare importanza rivestono in questo contesto il modello OCSE di convenzione sulla doppia imposizione e le raccomandazioni GAFI sul riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo.

Sul versante della lotta contro la corruzione l’Italia ha recepito - con la legge 29 settembre 2000, n. 300 e con il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - gli impegni assunti con la citata Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e con la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali. 

Anche l’Unione Europea ha stipulato una serie di accordi con paesi terzi per una migliore tutela dei propri interessi finanziari. In tale ambito, sono stati conclusi alcuni accordi per la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Tra questi assume particolare rilevanza quello concluso in data 9 giugno 1997 con la Confederazione elvetica, nella forma di protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio del 1972.

Recentemente UE e Svizzera hanno sottoscritto altri importanti accordi. Quello sulla tassazione del risparmio è entrato in vigore il 1° luglio 2005 e prevede l’imposta alla fonte su alcuni redditi finanziari conseguiti nella Confederazione elvetica da cittadini UE. In cambio della nuova imposta – finora fissata al 15%, ma destinata a salire fino al 35% - l’Unione ha rinunciato allo scambio d’informazioni nel particolare comparto impositivo. 

Non è, invece, ancora entrato in vigore l’Accordo UE-Svizzera sottoscritto il 26 ottobre 2004 in tema di lotta alla frode, che deve essere ratificato dai Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE. Le disposizioni dell’accordo antifrode, integrando quelle della mutua assistenza amministrativa in materia doganale, forniranno alle Autorità investigative validi strumenti per la lotta alle violazioni che minacciano gli interessi finanziari delle parti contraenti.

I principali Accordi italo-svizzeri nel settore fiscale

 


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