{"id":559,"date":"2023-06-19T16:17:58","date_gmt":"2023-06-19T14:17:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/?page_id=559"},"modified":"2023-09-08T09:45:21","modified_gmt":"2023-09-08T07:45:21","slug":"certificazione-esecuzione-lavori-eseguiti-allestero-da-imprese-italiane","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/albo-consolare-e-altri-servizi\/la-trasparenza\/certificazione-esecuzione-lavori-eseguiti-allestero-da-imprese-italiane\/","title":{"rendered":"Certificazione Esecuzione Lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese italiane"},"content":{"rendered":"<p align=\"left\"><strong>Attuazione dell\u2019art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 \u2013Accertamento e valutazione dei lavori eseguiti all\u2019estero (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante \u00abCodice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004\/17\/CE e 2004\/18\/CE\u00bb)<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/CEL_ALLEGATOI_1.pdf\"><strong>Avviso di istituzione dell&#8217;elenco dei tecnici di fiducia per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207<\/strong><\/a><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Istruzioni per le imprese e per i tecnici di fiducia per l\u2019attuazione dell\u2019art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207<\/strong><\/span><\/p>\n<p align=\"left\">In data 8 giugno 2011 \u00e8 entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l&#8217;assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all&#8217;estero.<br \/>\nLa nuova diposizione normativa innova le modalit\u00e0 di inserimento dei dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall&#8217;Autorit\u00e0 per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all\u2019estero che la struttura centrale del MAE.<\/p>\n<p><strong>Attivit\u00e0 procedimentale degli Uffici consolari all\u2019estero<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il Consolato accredita all\u2019emissione dei certificati di lavori eseguiti all\u2019estero uno o pi\u00f9 professionisti, e ne da adeguata pubblicit\u00e0 sul proprio sito Internet.<\/li>\n<li>L&#8217;impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessit\u00e0 di certificare un&#8217;opera realizzata all&#8217;estero. Nel caso l\u2019impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, sar\u00e0 reindirizzato al Consolato competente.<\/li>\n<li>La Sede comunica all\u2019impresa l&#8217;elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, \u00e8 possibile per l\u2019impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera.<\/li>\n<li>Il tecnico di fiducia \u2013 scelto autonomamente dall\u2019impresa tra quelli indicati nell\u2019elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilit\u00e0 \u2013 produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l\u2019insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0.<\/li>\n<li>Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato \u00e8 debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall\u2019Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.<\/li>\n<li>L\u2019Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAE.<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"left\"><strong>Costo del servizio reso dagli Uffici all\u2019estero<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">L&#8217;impresa richiedente \u00e8 tenuta al pagamento del servizio, fissato per il solo inserimento dati in \u20ac 100,00 per un certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e \u20ac 10,00 per ogni pagina in pi\u00f9. Tale importo \u00e8 soggetto a revisione biennale.<br \/>\nL\u2019importo \u00e8 corrisposto direttamente alla Sede interessata, come corrispettivo di \u201cservizio alle imprese per CEL\u201d.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Attivit\u00e0 procedimentale della struttura centrale del MAE<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero\u00a0 provvede all\u2019inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all\u2019articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Il tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Ai sensi dell\u2019art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207\/2010, \u201cla certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell\u2019interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri\u201d.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Natura del rapporto fiduciario<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Per \u201ctecnico di fiducia\u201d si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La \u201cfiducia\u201d consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L\u2019Ufficio consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Accreditamento dei tecnici<\/strong><\/p>\n<p>Per ottenere l\u2019accreditamento il tecnico deve:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell\u2019iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);<br \/>\nb) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all\u2019ordinamento dello Stato in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, sono necessari per certificare la medesima;<br \/>\nc) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)<\/p>\n<p align=\"left\">In materia di accreditamento del tecnico di fiducia \u00e8 opportuno precisare che:<\/p>\n<ol>\n<li>il requisito sub a) pu\u00f2 ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;<\/li>\n<li>il requisito sub c) \u00e8 autocertificabile da parte dell\u2019interessato con le modalit\u00e0 e le prescrizioni di cui all\u2019art. 3, d.P.R. 28\/12\/2000, n. 445;<\/li>\n<li>\u00e8 sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all\u2019Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati \u00e8 realizzato implicitamente.<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"left\">L\u2019ufficio Consolare provvede a custodire l\u2019elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell\u2019Impresa.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Compatibilit\u00e0 e verifiche<\/strong><\/p>\n<p>Il tecnico che emette il certificato non pu\u00f2 essere:<\/p>\n<ol>\n<li>dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di societ\u00e0, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.<br \/>\nLe circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"left\">All\u2019atto dell\u2019accreditamento del tecnico di fiducia, l\u2019Ufficio consolare verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Universit\u00e0) l\u2019autenticit\u00e0 dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all\u2019ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l\u2019accreditamento, \u00e8 data comunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti.<\/p>\n<p align=\"left\">Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilit\u00e0, il medesimo \u00e8 immediatamente cancellato d\u2019ufficio dall\u2019elenco dei tecnici accreditati; contestualmente \u00e8 data comunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Compiti del tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto dall\u2019AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall\u2019ispezione dell\u2019opera eseguita e dall\u2019esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l\u2019individuazione, per l\u2019opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al DPR 207\/2010 art. 61 e Allegato A; il modulo cos\u00ec compilato deve essere consegnato all\u2019impresa richiedente e all\u2019Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e timbrato con gli estremi dell\u2019iscrizione all\u2019ordine professionale di appartenenza con allegata l\u2019autocertificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0.<br \/>\nSi sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico n\u00e9 tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di collaudo \u00e8 acquisito agli atti del certificatore.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Onorario del tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019onorario del tecnico di fiducia della Sede \u00e8 concordato direttamente tra il professionista e l\u2019impresa richiedente.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Il tecnico di fiducia del Ministero degli Esteri<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri \u00e8 comunicato a tutte le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti abilitati all\u2019emissione delle certificazioni.<br \/>\nIl reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri da parte delle Imprese per l\u2019emissione dei certificati avviene con le stesse modalit\u00e0 dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l\u2019elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provveder\u00e0 altres\u00ec direttamente all\u2019inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all\u2019articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<hr \/>\n<p align=\"left\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #993300;\"><strong>Appendice normativa<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"left\">D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 \u2013 Regolamento al Codice dei contratti pubblici<\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Art. 84 \u2013 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all&#8217;estero (art. 23, d.P.R. n. 34\/2000)<\/span><\/p>\n<ol>\n<li>Per i lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.<\/li>\n<li>La certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell&#8217;interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all&#8217;incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonch\u00e9 la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell&#8217;impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione \u00e8 rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall&#8217;Autorit\u00e0, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed \u00e8 soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorit\u00e0 consolari italiane all&#8217;estero.<\/li>\n<li>Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all&#8217;esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall&#8217;esecutore, il certificato pu\u00f2 essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.<\/li>\n<li>La certificazione \u00e8 prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall&#8217;italiano, \u00e8 corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all&#8217;estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all&#8217;articolo 8, con le modalit\u00e0 stabilite dall&#8217;Autorit\u00e0 secondo i modelli semplificati sopra citati.<\/li>\n<li>Qualora l&#8217;interessato abbia ultimato i lavori e non disponga pi\u00f9 di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolt\u00e0 nel medesimo Paese, pu\u00f2 fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"left\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Art. 3, d.P.R. n. 445\/2000<\/span><\/p>\n<ol>\n<li>Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell&#8217;Unione europea, alle persone giuridiche, alle societ\u00e0 di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell&#8217;Unione europea.<\/li>\n<li>I cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualit\u00e0 personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e la condizione dello straniero.<\/li>\n<li>Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l&#8217;Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.<\/li>\n<li>Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualit\u00e0 personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit\u00e0 dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall&#8217;autorit\u00e0 consolare italiana che ne attesta la conformit\u00e0 all&#8217;originale, dopo aver ammonito l&#8217;interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #993300; text-decoration: underline;\"><strong>Allegati per i tecnici di fiducia<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>avviso di istituzione elenco dei tecnici di fiducia della Sede (trattasi dell\u2019avviso &#8211; <a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/CEL_ALLEGATOI_1.pdf\">allegato 1<\/a>);<\/li>\n<li>modulo di richiesta di iscrizione all\u2019elenco dei tecnici di fiducia della Sede e dichiarazione circa le condizioni di incompatibilit\u00e0 (v. <a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/cel_allegato_2a.pdf\">allegato 2A<\/a>);<\/li>\n<li>modulo di richiesta di cancellazione dall\u2019elenco dei tecnici di fiducia della Sede (<a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/cel_allegato_2b.pdf\">allegato 2B<\/a>);<\/li>\n<li>modello nota di trasmissione CEL (<a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/CEL_ALLEGATO_4B.pdf\">allegato 4B<\/a>);<\/li>\n<li>dichiarazione circa le condizioni di incompatibilit\u00e0 da allegare a ciascun certificato (<a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/CEL_ALLEGATO_4C.pdf\">allegato 4C<\/a>);<\/li>\n<li>modello B semplificato (<a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/modellosemplificatopercertificazionelavoriesteroCE.doc\">allegato B<\/a>)<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"left\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #993300; text-decoration: underline;\">Allegati per le imprese<\/span><\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>modello richiesta di invio elenco professionisti (<a href=\"https:\/\/ambberna.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/allegato_4a.pdf\">allegato 4A<\/a>)<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Attuazione dell\u2019art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 \u2013Accertamento e valutazione dei lavori eseguiti all\u2019estero (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante \u00abCodice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004\/17\/CE e 2004\/18\/CE\u00bb) Avviso di istituzione dell&#8217;elenco dei tecnici di [&hellip;]","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":555,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-559","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=559"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/559\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":808,"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/559\/revisions\/808"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}