{"id":1327,"date":"2015-07-28T08:04:57","date_gmt":"2015-07-28T06:04:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2015\/07\/elezionicgie-elettorato\/"},"modified":"2015-07-28T08:04:57","modified_gmt":"2015-07-28T06:04:57","slug":"elezionicgie-elettorato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambberna.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2015\/07\/elezionicgie-elettorato\/","title":{"rendered":"ELEZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL&#8217;ESTERO (CGIE): ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO"},"content":{"rendered":"<p>In vista della convocazione dell\u2019Assemblea Paese che sar\u00e0 chiamata ad eleggere i 6 Consiglieri CGIE (art. 13, comma 1, legge 368\/1989) per la Svizzera, in programma per il 26 settembre p.v. a Berna, si forniscono, per opportuna informazione, le seguenti indicazioni operative riguardanti la composizione dell&#8217;elettorato attivo e l&#8217;individuazione dell&#8217;elettorato passivo: <\/p>\n<p>1. ELETTORATO ATTIVO (art. 13, comma 1, Legge 368\/1989 e art. 7 del DPR 329\/1998). <\/p>\n<p>a) Sono elettori tutti i membri dei Comites, eletti o cooptati (purch\u00e8 la nomina in questo ultimo caso sia stata completata ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 4, del DPR 395\/2003) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nell&#8217;apposita tabella di ripartizione geografica; <\/p>\n<p>b) i rappresentanti designati dalle associazioni delle comunit\u00e0 italiane, in numero non superiore al 30% dei componenti dei Com.It.Es. per i Paesi europei e del 45% per i restanti Paesi. <\/p>\n<p>2. ELETTORATO PASSIVO (art. 4, Legge 368\/1989). <\/p>\n<p>2.a) Possono essere eletti membri del C.G.I.E.:\u00a0<\/p>\n<p>i) i cittadini italiani maggiorenni residenti da almeno tre anni nel rispettivo Paese (art. 4, comma 3, legge 368\/1989); <\/p>\n<p>2.b) Fermo restando l&#8217;obbligatoriet\u00e0 dei requisiti sopra indicati, possono presentare la loro\u00a0candidatura: <\/p>\n<p>i) i partecipanti di diritto alle assemblee elettive (membri Com.It.Es. compresi i cooptati e designati dalle associazioni);\u00a0<\/p>\n<p>ii) i candidati esterni, cio\u00e8 i cittadini non facenti parte dei Com.It.Es. n\u00e8 designati dalle associazioni, i quali possono\u00a0partecipare alle assemblee elettive senza diritto di voto e a proprie spese;\u00a0<\/p>\n<p>iii) per motivi di opportunit\u00e0 appare evidente che i componenti l&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;Assemblea Paese (art.8, comma 3, del DPR 329\/1989) non presentino la propria candidatura a membro del CGIE dal momento che dovranno gestire le delicate fasi relative alla votazione ed al successivo scrutinio dei voti. <\/p>\n<p>3. TEMPI E MODALIT\u00c0 DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. <\/p>\n<p>3.a) Candidati componenti dell&#8217;Assemblea Paese: <\/p>\n<p>i) I candidati di nazionalit\u00e0 italiana o oriundi di nazionalit\u00e0 di uno dei Paesi membri dell&#8217;UE, che siano membri Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l&#8217;assemblea, compilando l&#8217;apposita scheda di candidatura che contiene uno spazio riservato all&#8217;autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla Legge. La scheda compilata verr\u00e0 consegnata all&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;assemblea (<a href=\"http:\/\/sedi2.esteri.it\/sitiweb\/Amb_Berna\/news\/ModelloA_SchedaCandidaturaCittItaliani_eUE.pdf\" title=\"link a documento web\">allegato Mod. A<\/a>); <\/p>\n<p>ii) I candidati oriundi di altra nazionalit\u00e0, che siano membri cooptati Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l&#8217;assemblea ma, non potendo avvalersi dell&#8217;autocertificazione, ai sensi dell&#8217;art.3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegano alla scheda tutta la documentazione richiesta (certificato di cittadinanza e residenza, certificazione o attestazione da cui risulti il non possesso dello nostro status civitatis nonch\u00e8 la discendenza da cittadino italiano), provvedendo preventivamente a far autenticare la firma sull&#8217;apposito modulo, precedentemente compilato. Per l&#8217;ottenimento della documentazione circa il possesso dei requisiti richiesti, gli stessi potranno avvalersi dell&#8217;ausilio dei competenti Consolati ai quali spettano i relativi accertamenti. L&#8217;autentica della firma pu\u00f2 essere effettuata presso l&#8217;Ufficio consolare o presso un notaio o altro funzionario locale, dei quali si legalizza la firma, oppure dal funzionario dell&#8217;Ambasciata presente all&#8217;Assemblea (<a href=\"http:\/\/sedi2.esteri.it\/sitiweb\/Amb_Berna\/news\/ModelloB_SchedaCandidaturaCittStranieri.pdf\" title=\"link a documento web\">allegato Mod. B<\/a>). In alternativa, qualora i predetti cittadini stranieri di origine italiana non siano in grado di produrre in assemblea tutta o parte della documentazione necessaria, gli stessi potranno candidarsi ugualmente compilando il citato Modello B, che non ha valore di autodichiarazione, apponendo la propria firma alla presenza di un funzionario dell&#8217;Ambasciata, che provveder\u00e0 alla relativa autenticazione. Sar\u00e0 compito dell&#8217;Ambasciata nel Paese ove ha luogo l&#8217;assemblea elettiva esperire successivamente, nei tempi pi\u00f9 brevi possibili, i dovuti accertamenti in merito al candidato, ove questi fosse eletto, in collaborazione all&#8217;occorrenza agli Uffici consolari competenti, al fine di verificare la veridicit\u00e0 di quanto dichiarato. <\/p>\n<p>3.b) Candidati che non siano componenti dell&#8217;Assemblea Paese: <\/p>\n<p>i) candidati esterni, cio\u00e8 coloro che non partecipano di diritto alle assemblee elettorali come membri dei Com.It.Es. o designati dalle associazioni, cittadini di origine italiana residenti da almeno tre anni nel Paese, presentano la propria candidatura all&#8217;Ambasciata o all&#8217;Ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell&#8217;assemblea elettorale (<strong>16 settembre 2015<\/strong>). Ci\u00f2 si rende necessario al fine di consentire alle predette Sedi di svolgere in merito i dovuti accertamenti, al fine dell&#8217;accettazione o meno della candidatura stessa, che andr\u00e0 quanto prima comunicata all&#8217;interessato. <\/p>\n<p>ii) I nominativi dei candidati esterni in possesso dei requisiti previsti dalla legge, unitamente alle relative schede di candidatura, dovranno essere trasmessi tempestivamente dagli Uffici consolari alle rispettive Ambasciate. <\/p>\n<p>4. VARIE <\/p>\n<p>Si ribadisce infine che, per quanto riguarda l&#8217;incompatibilit\u00e0 della carica di presidente del Com.It.Es. con quella di componente del CGIE (art. 10, comma 4, legge 286\/2003), si ritiene che nulla osti alla presentazione della candidatura a membro del CGIE da parte del presidente di un Com.It.Es.. <br \/>Resta inteso che in caso di elezione, lo stesso dovr\u00e0 dimettersi dalla carica rivestita nel Com.It.Es. con apposito atto formale da sottoscrivere prima della proclamazione dei risultati (<a href=\"http:\/\/sedi2.esteri.it\/sitiweb\/Amb_Berna\/news\/ModelloC_DimissioniPresidComites.pdf\" title=\"link a documento web\">allegato Mod. C<\/a>). In caso contrario, stante l&#8217;incompatibilit\u00e0 tra le due cariche, il Capo della citata Rappresentanza diplomatica, o il funzionario da questi delegato, in analogia con quanto disposto dall&#8217;art 15 della legge 368\/1989, assegner\u00e0 il posto rimasto vacante al primo dei non eletti.<\/p>\n<p><a href=\"asciata_Berna\/Archivio_News\/ElezioniCGIE2015AssembleaPaese.html\" title=\"link a pagina web\">Comunicato Stampa<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In vista della convocazione dell\u2019Assemblea Paese che sar\u00e0 chiamata ad eleggere i 6 Consiglieri CGIE (art. 13, comma 1, legge 368\/1989) per la Svizzera, in programma per il 26 settembre p.v. a Berna, si forniscono, per opportuna informazione, le seguenti indicazioni operative riguardanti la composizione dell&#8217;elettorato attivo e l&#8217;individuazione dell&#8217;elettorato passivo: 1. ELETTORATO ATTIVO (art. 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