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PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL’ESTERO: ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA PER GLI ANNI 2019/2020

INFORMAZIONI GENERALI E MODULISTICA

  1. L’INPS ha comunicato, con messaggio n. 3884 del 25 ottobre 2019, l’avvio dell’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero per gli anni 2019/2020.
  2. E’ in corso la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti in Paesi compresi nella prima fase della verifica anno 2019/2020. Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo è personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati DOVRANNO UTILIZZARE IL MODULO RICEVUTO DA CITIBANK e non potranno essere utilizzati moduli in bianco. Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà ad inviare un nuovo modulo personalizzato.
  3. Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermità fisica o mentale, o si tratti di pensionati che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o di pensionati affetti da patologie che ne impediscono gli spostamenti o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione, è necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che renderà disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita. Tale modulo, su richiesta del pensionato o del patronato sarà inviato, a mezzo posta elettronica, in formato PDF; inoltre è prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati al portale di Citi in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il materiale per la prova alternativa di esistenza in vita.

FASI DELL’ACCERTAMENTO E PAESI INTERESSATI

  1. Per una più agevole individuazione dei Paesi interessati alla prima fase della verifica, si allega anche una lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento.
  2. La prima fase, che è stata avviata ad ottobre 2019 e terminerà a marzo 2020, riguarderà i trattamenti pensionistici erogati ai pensionati residenti in Africa, Australia (Oceania) ed Europa (inclusa la Svizzera), ad esclusione dei Paesi Scandinavi, dei Paesi dell’Est Europa e degli Stati limitrofi. Le comunicazioni sono state inviate ai pensionati nel corso del mese di ottobre 2019 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 13 febbraio 2020. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, laddove possibile, il pagamento della rata di marzo 2020 avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 marzo 2020, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di aprile 2020.
  3. La seconda fase, che si svolgerà da febbraio 2020 a luglio 2020 riguarderà i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, gli Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati nel corso del mese di febbraio 2020 e i pensionati nel corso del mese di febbraio 2020 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro i primi giorni di giugno 2020.Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di luglio 2020, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2020, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire della rata di agosto 2020.

CRITERI DI ESCLUSIONE PER GRUPPI DI PENSIONATI DALL’ACCERTAMENTO GENERALIZZATO DELL’ESISTENZA IN VITA.

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica è stato ritenuto opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti i quali, pertanto anche per la verifica dell’anno in corso, NON SONO TENUTI a restituire le attestazioni:

  1. titolari di pensioni che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche, svizzere e polacche. L’Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung (DRV), Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) e Zaklad UbezpieczeU Spolecznych (ZUS), accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale esclusione non riguarda tutti i pensionati ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni.
  2. pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione a partire dal 1 luglio 2019. Ciò in quanto la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca è stata considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano all’atto dell’incasso, l’identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto.
  3. beneficiari di trattamento pensionistico i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di tre riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
  4. pensionati che riscuotono annualmente pensioni di importo mensile inferiore a 10 euro in quanto per tali beneficiari la verifica sarà effettuata ogni due anni, in considerazione dello scarso rischio di erogazione di rilevanti importi indebiti.