La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 datata 8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, desumibile da un’interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell’Ordinamento dello Stato civile (R.D. 1238/1939 e D.P.R. 396/2000), nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno ha diramato l’allegata Circolare n.1/2017 intesa a dare attuazione ai principi di diritto affermati dal giudice costituzionale. Si rammenta che, già prima della citata sentenza della Corte Costituzionale, in virtù di quanto disposto con la circolare del Ministero dell’Interno n. 397/2008, gli atti di nascita afferenti a doppi cittadini nati all’estero potevano essere trascritti in Italia anche se recanti cognomi diversi da quello attribuibile in base alla normativa italiana, fatta salva la diversa manifestazione di volontà del soggetto interessato.
In ragione della pronuncia del giudice costituzionale, ora, anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano, purché accompagnati da prova della comune volontà dei genitori in tal senso.