I Com.It.Es. (Comitati degli italiani all’estero), istituiti con legge n. 205/1985, sono organismi rappresentativi della nostra collettività ed eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti in ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3 mila connazionali; anche in realtà ove vivono meno di 3 mila cittadini italiani, i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomatico-consolare.
La normativa sui Com.it.Es. è stata profondamente innovata dalla legge 26 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003 , n. 395 (Regolamento di attuazione).
Fra le numerose novità, si segnala in primo luogo l’introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459: pertanto, la base elettorale è la medesima di quella contemplata per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale.
Per porre in grado il cittadino di votare per posta, l’ufficio consolare invia a casa di ciascun elettore, nel termine previsto dalla legge, un plico contenente tutto il materiale elettorale ed un foglio informativo illustrante le modalità di voto. Il cittadino esprime il proprio voto, avendo cura di seguire attentamente le istruzioni, quindi restituisce per posta al proprio ufficio consolare la scheda, utilizzando la busta già affrancata. La busta va inviata al più presto possibile.
I Com.It.Es. sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana.
Elemento di particolare novità è costituito dall’art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i Com.It.Es. “organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell’Autorità consolare. La nuova legge enfatizza infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.
Con riguardo alle loro funzioni, i Com.It.Es., anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero.
I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.
In Svizzera operano 7 Com.It.Es. ubicati a Berna, Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano, Basilea e San Gallo.