È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2023 il decreto 12 giugno 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che indica le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative.
In particolare il decreto apporta alcune modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) del 1° ottobre 2020 specificando le seguenti definizioni:
- “finanziamento convertendo”: è lo strumento di “quasi equity” il quale consistente in un apporto, che non dà luogo a restituzione o rimborso, produttivo di interessi figurativi per il periodo di tempo indicato nel regolamento di gestione, che maturano ad un tasso di interesse figurativo semplice annuo sempre indicato nel regolamento di gestione, che viene convertito in equity dell’impresa target (tenendo conto degli interessi figurativi ai soli fini del rapporto di conversione) al ricorrere, prima del termine delle attività di liquidazione del Fondo, delle seguenti circostanze, salvo rinuncia, comprensiva degli interessi figurativi, da parte della SGR nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo»;
- “investitori proponenti”: è l’investitore professionale o l’investitore qualificato che presenta al Fondo una o più imprese target in cui detto investitore abbia investito un importo almeno pari ad euro 50.000,00 ciascuna».
Il decreto prevede tra l’altro, che:
- che nel caso in cui l’impresa target sia rappresentata da una PMI innovativa emittente azioni quotate, l’investimento iniziale del Fondo in tale impresa target può essere realizzato anche tramite investimento in equity;
- il Fondo potrà effettuare investimenti successivi nelle imprese in portafoglio, selezionando, in via preferenziale, quelle in cui il Fondo abbia già convertito lo strumento del finanziamento convertendo, fino ad un ammontare massimo complessivo, a valere sulle risorse di cui all’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, di euro 50.000.000, inclusi costi e spese relativi a tali investimenti. Il valore delle singole operazioni di investimento successivo non potrà essere superiore ad un massimo di euro 5.000.000 per singola impresa in portafoglio»;
- alla SGR è altresì riconosciuta una commissione di performance, in linea con la prassi di mercato, di importo pari al 15% (quindici percento) applicato all’importo dato dalla differenza tra il valore finale del Fondo e il valore nominale del Fondo, al netto dell’eventuale rendimento minimo riconosciuto all’investitore pari al 5% annuo composto applicato all’ammontare versato e tempo per tempo effettivamente utilizzato del patrimonio del Fondo calcolato nel periodo tra la data di effettivo utilizzo di tali importi e la data della relativa distribuzione.