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Maio Gabriella | berna.notarile@esteri.it | +41 31 390 10 24 |
L’Ufficio Notarile della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Berna eroga servizi in favore di cittadini italiani e si occupa principalmente di ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volontà, curare il loro deposito e rilasciare copie ed estratti.
PROCURE
La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).
Le procure si dividono in due categorie:
- procure generali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.
- procure speciali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.
SUCCESSIONE
La successione ereditaria si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio.
Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:
- testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi;
- legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;
- necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
Alla morte della persona i successori devono sincerarsi dell’esistenza o meno di un testamento, per subentrare al defunto secondo le modalità dallo stesso stabilite o previste dalla legge.
- Nel caso permangano dubbi sull’esistenza o meno di un testamento i successori potranno effettuare una ricerca presso il Consiglio Notarile Distrettuale del territorio dell’ultimo domicilio del defunto.
Entro un anno dalla morte del deceduto, gli eredi dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate (ufficio locale dell’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente (vedi il sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/successione-precompilata-web) o meglio attraverso un soggetto delegato, commercialista o CAF) (vedi Patronati https://ambberna.esteri.it/chi-siamo/la-rete-consolare/patronati-della-circoscrizione-di-berna/).
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione l’erede deve provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione,
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.
Chi non deve presentare la dichiarazione di successione?
Sia il coniuge che i parenti in linea retta a cui è stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni, sia chi ha rinunciato all’eredità e al legato, non deve presentare la dichiarazione di successione. È previsto per gli eredi in tali condizioni la compilazione di una dichiarazione di responsabilità, con la quale confermeranno la sussistenza delle condizioni di cui sopra.
L’accettazione con beneficio d’inventario
È l’atto di accettazione che una persona sceglie, quando vuole evitare la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, potendo così rispondere dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.
L’accettazione beneficiata è comunque obbligatoria per i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, associazioni ed enti non riconosciuti ed è compiuta per la particolarità dei soggetti dai loro rappresentanti espressamente autorizzati (tutori, protutori, ecc.).
Chi accetta con beneficio d’inventario sottoscrive una dichiarazione presso il notaio o la cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione (poi inserita nel relativo Registro delle Successioni e trascritta), preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario dei beni.
Al coniuge spettano anche, in concorrenza con altri chiamati e senza gravare sulla legittima, il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà del defunto) e di uso degli arredi in essa contenuti.
TESTAMENTO PUBBLICO
Il testamento pubblico è la dichiarazione di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.
Nel testamento segreto, invece, le funzioni dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell’atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell’Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.
ATTI PUBBLICI
Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico.
ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE
L’attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato o da un notaio svizzero. Trattasi in particolare di:
- AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato. Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento in corso di validità ed il proprio codice fiscale;
- AUTENTICA DI FIRMA PRESSO GLI UFFICI NOTARILI SVIZZERI: visita la pagina dedicata.
L’AUTOCERTIFICAZIONE
Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Certificati sostituiti dall’autocertificazione
L’autocertificazione può essere sostitutiva di:
NORMALI CERTIFICAZIONI
Si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- stato di celibe, coniugato o vedovo;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- titoli di studio acquisiti;
- qualifiche professionali;
- esami sostenuti universitari e di stato;
- titoli di specializzazione;
- titoli di abilitazione;
- titoli di formazione;
- titoli di aggiornamento;
- titoli di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
- codice fiscale o partita IVA;
- qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
- assenza di condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati:
La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità.
ATTI NOTORI
Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:
le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).
Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità all’Ue;
- marchi;
- brevetti.
Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini
Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Documenti di riconoscimento e di identità
In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente.
Sono equipollenti alla carta di identità:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.
Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.